L’introduzione di un giudizio per recuperare un credito può incidere in maniera significativa anche sulla misura degli interessi dovuti dal debitore.
L’art. 1284, comma 4, del codice civile prevede infatti che, quando le parti non abbiano già determinato la misura degli interessi, dal momento in cui viene proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali sia quello previsto dalla disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Si tratta dei cosiddetti “superinteressi”, sensibilmente superiori al normale tasso degli interessi legali e concepiti anche per scoraggiare il debitore dal protrarre ingiustificatamente il contenzioso.
Ma la loro applicazione non è automatica.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi anni per definire i presupposti della norma. Da ultimo, con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 15 giugno 2026, n. 19975, la Suprema Corte ha fornito un’ulteriore importante precisazione, riconoscendo l’applicabilità del tasso maggiorato ad un credito pecuniario liquido e immediatamente determinabile.
Cosa sono i superinteressi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c.
Il quarto comma dell’art. 1284 c.c., introdotto nel 2014, stabilisce che, se le parti non hanno diversamente determinato la misura degli interessi, dalla proposizione della domanda giudiziale il tasso applicabile diventa quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La differenza economica può essere considerevole.
Per il 2026 il normale tasso degli interessi legali previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. è pari all’1,60% annuo. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, invece, il tasso di riferimento previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 è stato fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al 2,40%; considerando la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dalla disciplina sulle transazioni commerciali, il tasso complessivo arriva al 10,40% annuo.
È evidente, quindi, come nei giudizi di recupero crediti di durata pluriennale la corretta applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. possa incidere sensibilmente sull’importo finale dovuto.
Cassazione n. 19975/2026: il credito liquido può produrre gli interessi maggiorati
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento europeo n. 261/2004 in favore di alcuni passeggeri per il ritardo di un volo.
Il Tribunale aveva riconosciuto la somma dovuta, ma aveva applicato gli interessi legali soltanto dalla notificazione della domanda giudiziale.
La Cassazione ha invece qualificato l’indennizzo come una obbligazione pecuniaria liquida, poiché il suo importo è predeterminato dalla normativa europea ed è calcolabile sulla base di criteri oggettivi.
Proprio la natura liquida ed immediatamente determinabile del credito ha consentito alla Corte di distinguere due diversi periodi:
- gli interessi moratori ordinari decorrono già dal momento in cui si verifica il fatto che rende esigibile il credito, ricorrendo nel caso esaminato un’ipotesi di mora automatica;
- dalla proposizione della domanda giudiziale può invece operare il maggior tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.
La pronuncia assume quindi una portata che supera la specifica materia del trasporto aereo: ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della norma, è anzitutto verificare se il credito azionato abbia natura pecuniaria e presenti un sufficiente grado di liquidità o determinabilità.
Non tutti i crediti consentono però di applicare i superinteressi
Su questo punto assume particolare rilievo anche la precedente Cassazione n. 6698 del 20 marzo 2026.
La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 1284, comma 4, c.c. non può essere esteso indiscriminatamente a qualsiasi somma oggetto di una condanna giudiziale.
In particolare, occorre distinguere tra debiti di valuta e debiti di valore.
I primi hanno fin dall’origine ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, determinata o determinabile.
I secondi, invece, hanno ad oggetto la reintegrazione economica di un pregiudizio e diventano una somma di denaro solo attraverso la successiva liquidazione del danno.
È il caso, ad esempio, del risarcimento del danno derivante da un illecito: il credito risarcitorio non nasce necessariamente come una somma determinata, ma deve essere quantificato sulla base delle conseguenze concretamente prodotte dall’evento.
Secondo Cass. n. 6698/2026, il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione costituisce un presupposto per l’operatività dell’art. 1284, comma 4, c.c.. La disposizione non trova invece applicazione, secondo tale arresto, quando venga richiesta la liquidazione di un danno derivante dall’inadempimento di un’obbligazione diversa da quella pecuniaria o da responsabilità extracontrattuale.
La distinzione è particolarmente importante nella pratica.
Non è quindi sufficiente che il giudice, al termine del processo, condanni una parte al pagamento di una somma: occorre verificare quale fosse la natura originaria dell’obbligazione fatta valere in giudizio.
I superinteressi devono essere espressamente richiesti
Esiste poi un secondo requisito di fondamentale importanza, spesso trascurato nella formulazione delle domande giudiziali.
Gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. non costituiscono un effetto automatico della condanna.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno chiarito che, se il titolo esecutivo dispone genericamente il pagamento degli “interessi legali” senza uno specifico accertamento relativo agli interessi maggiorati, non è possibile interpretare successivamente quella statuizione come riferita al tasso previsto dal quarto comma.
In tale ipotesi continuerà ad applicarsi il normale saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione nel 2026: la richiesta degli interessi maggiorati deve essere formulata attraverso una domanda apposita e specifica.
In termini pratici, nell’atto introduttivo non è quindi prudente limitarsi alla generica richiesta di condanna al pagamento del capitale “oltre interessi legali”.
Quando ne ricorrono i presupposti, deve essere specificamente richiesta l’applicazione degli interessi nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale sino all’effettivo pagamento.
Cosa accade se la sentenza riconosce soltanto gli “interessi legali”?
La questione diventa ancora più delicata nella successiva fase esecutiva.
Se una sentenza o un decreto ingiuntivo ormai definitivo riconosce genericamente gli “interessi legali”, il creditore non può autonomamente calcolare nel precetto gli interessi maggiorati sostenendo che questi discendano direttamente dalla legge.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, il giudice dell’esecuzione non può integrare il contenuto del titolo esecutivo.
Se il giudice della cognizione non ha espressamente riconosciuto il tasso maggiorato e il creditore ritiene che ciò costituisca un’omissione rispetto alla domanda proposta, tale omissione deve essere tempestivamente fatta valere mediante l’impugnazione del provvedimento.
Una volta formatosi il titolo senza alcuna specifica statuizione, in sede esecutiva resteranno dovuti soltanto gli interessi al saggio ordinario.
Perché la distinzione è importante nel recupero crediti
L’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. può assumere notevole rilevanza economica soprattutto nelle controversie di lunga durata.
Si pensi a un credito pecuniario di importo significativo rimasto insoluto per diversi anni.
La differenza tra il normale interesse legale e il tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali può tradursi in migliaia di euro.
La norma svolge quindi una duplice funzione: compensa maggiormente il creditore per il ritardo e, nello stesso tempo, rende economicamente meno conveniente per il debitore resistere in giudizio senza valide ragioni.
Proprio per questo motivo, però, la Cassazione richiede una verifica rigorosa dei relativi presupposti.
Prima di formulare la domanda occorre quindi accertare:
- la natura pecuniaria dell’obbligazione;
- la liquidità o agevole determinabilità del credito;
- l’eventuale esistenza di una diversa pattuizione degli interessi;
- il momento della proposizione della domanda giudiziale;
- la formulazione di una specifica richiesta di applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c.
Superinteressi e recupero crediti: cosa deve valutare il creditore
Le recenti decisioni della Cassazione confermano che la disciplina degli interessi non costituisce un elemento secondario della strategia di recupero del credito.
Già nella fase precedente al giudizio è opportuno verificare la fonte dell’obbligazione, l’esigibilità della somma, l’eventuale costituzione in mora e la disciplina contrattuale degli interessi.
Quando poi diventa necessario promuovere un procedimento giudiziale — ad esempio mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ordinario giudizio di cognizione — occorre formulare correttamente anche la domanda relativa agli interessi.
Una richiesta generica può infatti comportare la perdita della possibilità di ottenere il più favorevole tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., con conseguenze economiche che possono diventare rilevanti soprattutto per crediti elevati o contenziosi di lunga durata.
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Domande frequenti
I superinteressi ex art. 1284, comma 4, c.c. spettano automaticamente?
No. La Cassazione ritiene necessaria una specifica domanda e una corrispondente statuizione del giudice. La generica condanna agli “interessi legali” non è sufficiente.
Da quando decorrono gli interessi maggiorati?
Il quarto comma dell’art. 1284 c.c. individua come momento iniziale la proposizione della domanda giudiziale. Eventuali interessi moratori ordinari possono invece essere dovuti anche per il periodo precedente, a seconda della natura del credito e delle regole sulla mora.
L’art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche al risarcimento dei danni?
Non automaticamente. La più recente giurisprudenza distingue le obbligazioni pecuniarie liquide dai debiti di valore. Per questi ultimi, come normalmente avviene nel risarcimento di un danno da illecito, Cass. n. 6698/2026 ha escluso l’applicazione del tasso maggiorato.
Se la sentenza riconosce solo gli “interessi legali”, posso applicare il tasso maggiorato nel precetto?
No. In assenza di una specifica statuizione contenuta nel titolo esecutivo non è possibile integrare la condanna in sede esecutiva con il tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.
Valutare correttamente il credito prima di agire
La disciplina degli interessi può modificare significativamente il valore economico di un credito e deve essere valutata già prima dell’introduzione del giudizio.
La natura dell’obbligazione, la documentazione disponibile, la costituzione in mora e la formulazione delle domande giudiziali possono determinare conseguenze differenti da caso a caso.
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