Risarcimento danni a veicolo in parcheggio a pagamento: cosa dice la legge

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Può un automobilista ottenere un risarcimento per i danni subiti alla propria auto mentre era parcheggiata in un’area di sosta a pagamento?
È una domanda che interessa molti cittadini, soprattutto nelle grandi città, dove le auto vengono lasciate per ore in parcheggi pubblici o privati a pagamento. La giurisprudenza italiana ha affrontato più volte questo tema, chiarendo quali siano i diritti degli utenti e le responsabilità del gestore del parcheggio.

In questo articolo analizziamo in modo dettagliato:

  • la disciplina giuridica applicabile;
  • i principi stabiliti dalla Cassazione;
  • le condizioni per ottenere il risarcimento;
  • come agire concretamente in caso di danno;
  • i riferimenti normativi e i precedenti giurisprudenziali rilevanti.

1. 📌 Parcheggio a pagamento: natura del contratto

Quando un utente lascia l’auto in un parcheggio a pagamento, si conclude un contratto atipico a prestazioni corrispettive, spesso assimilato alla custodia ex art. 1766 c.c..

Art. 1766 c.c.: “La custodia è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.”

Il gestore del parcheggio, quindi, assume l’obbligo di custodire il veicolo e di restituirlo nello stesso stato in cui è stato affidato.

📚 Per approfondire: Articolo 1766 Codice Civile – Altalex


2. ⚖️ Responsabilità del gestore: quando sussiste?

Il punto centrale riguarda la responsabilità del gestore per danni subiti dal veicolo, ad esempio per:

  • atti vandalici;
  • furto o tentato furto;
  • danneggiamenti da parte di altri veicoli;
  • danni causati da strutture pericolanti (barriere, alberi, pali, ecc.).

In questi casi, la responsabilità può essere riconosciuta se:

  • il parcheggio è delimitato, con accesso controllato;
  • è previsto un pagamento (ticket, abbonamento, cassa automatica);
  • il gestore ha la disponibilità dell’area e la possibilità di esercitare un controllo effettivo sui veicoli.

In tal caso, si configura una presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale per inadempimento).

Art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno…”

🔎 Consulta il testo completo su Normattiva


3. 🧑‍⚖️ Giurisprudenza: orientamenti della Corte di Cassazione

La Cassazione si è espressa più volte sul tema.

Cass. Civ., Sez. III, n. 15395/2014

Ha stabilito che:

“In presenza di parcheggio a pagamento, il gestore è responsabile dei danni al veicolo se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli.”

Cass. Civ., Sez. III, n. 20229/2005

Riconosce la natura contrattuale del rapporto e la conseguente presunzione di colpa del gestore in caso di danni.

📌 In sostanza, non è il danneggiato a dover provare la colpa del gestore, ma è quest’ultimo che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


4. ❗ Quando il gestore non risponde

Ci sono casi in cui il gestore può essere esonerato da responsabilità, ad esempio:

  • parcheggio libero e non custodito, anche se a pagamento (es. strisce blu su suolo pubblico);
  • assenza di delimitazione dell’area;
  • danno causato da forza maggiore o evento imprevedibile (es. grandine eccezionale).

La responsabilità dipende molto dal grado di custodia esercitato. Se il gestore si limita a offrire uno spazio senza alcun controllo, non si configura un obbligo di custodia, ma una mera concessione d’uso.


5. 📋 Come ottenere il risarcimento: cosa fare

Se la tua auto ha subito un danno in un parcheggio a pagamento, ecco cosa puoi fare:

✅ 1. Documenta il danno

  • Fotografa il veicolo e il luogo;
  • Se possibile, acquisisci testimonianze di altri utenti o dipendenti;
  • Richiedi l’intervento delle Forze dell’Ordine o di un vigilante.

✅ 2. Conserva il ticket o la ricevuta

Dimostra che avevi diritto all’utilizzo dell’area e che il pagamento è stato effettuato.

✅ 3. Invia una formale richiesta di risarcimento al gestore

A mezzo raccomandata A/R o PEC, indicando:

  • data e ora del fatto;
  • descrizione dettagliata del danno;
  • valore economico del danno (con preventivo);
  • eventuale copia della denuncia (se sporta).

✅ 4. Se il gestore rifiuta: agisci in giudizio

Rivolgiti a un avvocato civilista per avviare:

  • un tentativo di mediazione civile (obbligatorio per alcune controversie);
  • oppure una causa civile per responsabilità contrattuale.

6. 📝 Conclusioni

Il risarcimento dei danni subiti in parcheggi a pagamento è un diritto che può essere fatto valere quando ricorrono i presupposti di responsabilità contrattuale in capo al gestore.
Non tutti i parcheggi a pagamento comportano automaticamente una responsabilità del gestore: occorre valutare caso per caso, sulla base di custodia, accesso controllato, vigilanza e possibilità di prevenire il danno.

In caso di dubbio, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto civile e responsabilità contrattuale, che possa analizzare la situazione e assistere nella richiesta di risarcimento.

📌 Ulteriori approfondimenti sulla responsabilità contrattuale su Wikipedia

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