Controlli nelle borse nei lidi: cosa dice la legge

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Durante la stagione estiva, è sempre più frequente imbattersi in stabilimenti balneari che impongono divieti o effettuano controlli nelle borse e zaini dei clienti per verificare l’eventuale introduzione di cibi e bevande dall’esterno. Tuttavia, è fondamentale chiarire che tali pratiche non sono legittime e possono addirittura configurare reati.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa prevede l’ordinamento giuridico italiano, perché questi controlli non sono consentiti, quali sono i diritti degli utenti, e quali responsabilità penali possono ricadere su chi li effettua arbitrariamente.


1. L’illegittimità dei controlli nelle borse da parte dei titolari di lidi

Il primo principio da tenere presente è che nessun privato cittadino (compresi i gestori di stabilimenti balneari) può procedere a perquisizioni personali o a controlli nel contenuto di borse e zaini di altri soggetti.
Tali attività sono esclusiva prerogativa delle forze di polizia, in forza degli articoli 13 e 14 della Costituzione Italiana, che tutelano rispettivamente:

  • la libertà personale (art. 13),
  • e l’inviolabilità del domicilio, concetto che per estensione è stato ritenuto comprensivo anche della proprietà privata e delle pertinenze personali, come ad esempio zaini e borse (art. 14).

🔗 Articolo 13 Costituzione – Wikipedia
🔗 Articolo 14 Costituzione – Wikipedia


2. Perquisizione: solo con provvedimento dell’autorità

L’articolo 247 del Codice di Procedura Penale stabilisce che le perquisizioni personali o domiciliari possono essere eseguite solo su autorizzazione dell’autorità giudiziaria e da personale qualificato, come la polizia giudiziaria.

Un titolare di stabilimento balneare o un dipendente del lido non rientra tra questi soggetti e, pertanto, non ha alcun potere coercitivo né autorizzativo per ispezionare zaini, borse o altri effetti personali degli utenti.


3. È vietato vietare: il tema dei cibi e delle bevande introdotti dall’esterno

Un altro tema collegato riguarda il divieto di introdurre cibo e bevande da casa. Spesso i gestori tentano di giustificare i controlli affermando che tali divieti sono indicati nel regolamento interno della struttura.

Tuttavia, è bene ricordare che:

  • Gli stabilimenti balneari, anche se gestiti da privati, operano su suolo pubblico in concessione;
  • La Corte di Cassazione (in particolare con sentenza n. 18696/2017) ha chiarito che i gestori non possono imporre condizioni contrattuali che ledano i diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto se discriminatori o vessatori;
  • Il divieto generalizzato di introdurre cibi e bevande può costituire una clausola abusiva, se non giustificata da esigenze specifiche e proporzionate.

4. I reati che può commettere chi effettua controlli illeciti

Laddove il titolare di un lido, o un suo dipendente, effettui materialmente una perquisizione o controllo nello zaino o nella borsa di un avventore, senza il suo consenso libero ed esplicito, si possono ipotizzare diverse fattispecie di reato, tra cui:

🔸 Violenza privata (art. 610 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa…”

➡️ Si configura quando il cliente viene costretto a sottoporsi al controllo contro la sua volontà o sotto minaccia di non essere ammesso alla struttura.

🔸 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.)

“Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, si fa arbitrariamente giustizia da sé…”

➡️ Quando il gestore impone un controllo senza rivolgersi all’autorità competente, arrogandosi un potere che non ha.

🔸 Violazione di domicilio o delle pertinenze personali (art. 614 c.p.)

Applicabile anche nei casi di ispezione forzata di borse e zaini, in quanto considerati estensione della sfera privata del soggetto.


5. Il consenso è valido solo se libero

Un aspetto importante da sottolineare è che il cliente potrebbe essere indotto ad acconsentire al controllo pur non essendo d’accordo, per timore di non essere ammesso o per evitare discussioni.

In questi casi, il consenso non può considerarsi pienamente libero, e quindi non valida la condotta illecita del gestore.

📌 Ricorda: nessuno può costringerti a mostrare il contenuto del tuo zaino o borsa, né può impedirti l’accesso a un servizio pubblico (come la spiaggia) per il semplice fatto che porti con te cibo o bevande.


6. Cosa fare se si subisce un controllo illecito

In caso di controllo forzato o non consensuale da parte di personale dello stabilimento, è possibile:

  1. Rifiutare il controllo, facendo presente che si tratta di una pratica illegittima;
  2. Documentare la situazione (video o foto, se possibile, senza ledere la privacy altrui);
  3. Segnalare l’accaduto alle autorità competenti, come la Polizia Locale o i Carabinieri;
  4. Presentare denuncia per violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rivolgendosi a un avvocato.

📌 È possibile anche inviare segnalazioni formali al Comune o alla Capitaneria di Porto, che ha competenza in materia di uso del demanio marittimo.

🔗 Capitaneria di Porto – Ministero della Difesa


7. I limiti del regolamento interno degli stabilimenti

Molti gestori fanno riferimento al proprio regolamento interno, ma questo non può mai prevalere sulla legge.

Qualsiasi clausola che imponga:

  • la rinuncia a diritti costituzionali,
  • controlli forzosi su beni personali,
  • divieti non giustificati e generalizzati,

è da considerarsi nullo o inefficace ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile sulle clausole vessatorie.


Conclusione

In sintesi, nessuno può controllare la tua borsa o impedire l’accesso a un lido per il solo fatto che porti con te cibi o bevande.
Le pratiche di controllo forzoso da parte dei titolari o dipendenti di stabilimenti balneari sono illegittime, e in alcuni casi configurano veri e propri reati perseguibili penalmente.

Se ti trovi in una situazione simile, tutela i tuoi diritti rivolgendoti a un legale di fiducia o segnalando l’accaduto alle autorità competenti.

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